Angolo, un pasticcio in cabina I giudici: «Elezioni da rifare»

COMUNALI 2009 E RICORSI. Depositate a tempo di record dai magistrati le motivazioni dei contenziosi elettorali
Il tribunale censura il voto espresso da un disabile che non doveva essere accompagnato e annulla le consultazioni
13/02/2010
Zoom Foto
Annullata ad Angolo Terme l'elezione del sindaco Riccardo Minini

Si erano presi quindici giorni di tempo, ma i giudici Francesco Gambato Spisani e Mara Bertagnolli, estensori per la seconda sezione del Tar di Brescia delle sentenze sui ricorsi elettorali relativi ai comuni di Angolo e Orzinuovi, hanno voluto evadere la pratica in meno di 24 ore. Così, nel pomeriggio di ieri, ecco le motivazioni delle decisioni che hanno portato all'annullamento delle elezioni del comune della Valcamonica e alla conferma, sia pur con qualche rettifica, dell'esito delle urne nel centro della Bassa bresciana.
E LA SENTENZA che fa decadere Riccardo Minini dal ruolo di sindaco del comune termale e che proprio ieri ha portato la Prefettura a nominare il vice prefetto aggiunto Zaira Romano a commissario per la provvisoria amministrazione, riserva più di una sorpresa. La lettura del dispositivo avvenuta giovedì pomeriggio con il quale i giudici accoglievano il ricorso presentato da Lucio Gagliardi, candidato sindaco che aveva mancato la fascia tricolore per un solo voto (666 voti contro i 667 dell'esponente della Lega nord), aveva lasciato aperta la strada a più di un'interpretazione: pareggio, con l'annullamento di una scheda attribuita nello spoglio a Minini; vittoria di Gagliardi, con l'annullamento o il cambio di attribuzione a più di una scheda indicata come dubbia dai ricorrenti.
In realtà i giudici non hanno nella sostanza preso in considerazione questo aspetto (sul quale le parti si erano date battaglia fino all'ultimo intervento anche nell'udienza dell'altro giorno), ritenendo ben più importante un'annotazione contenuta nel ricordo di Gagliardi che sottolineava come al seggio numero 2 «si sarebbe illegittimamente consentito il voto assistito ad un soggetto soltanto non deambulante». Tralasciando per un momento tutte gli ipotetici errori e irregolarità nello spoglio denunciate dalla lista «Cambiamo insieme», i giudici si sono soffermati sul primo punto del ricorso relativo al «voto assistito» della persona accompagnata al seggio sulla sedia a rotelle.
UN PUNTO che va accolto, secondo i giudici, perchè la legge dispone che solo «i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore che sia scelto volontariamente come accompagnatore». I magistrati spiegano che la giurisprudenza in proposito prevede una interpretazione restrittiva di questi impedimenti per non cadere «nell'abuso dell'istituto» o nella «deplorevole umiliazione delle persone anziane prese a pretesto per votare due volte». Ma al seggio 2 di Angolo cosa è realmente accaduto? Nella sezione del verbale del seggio destinata ad indicare le persone ammesse al voto assistito in effetti si parla di un signore «non deambulante» in merito al quale, peraltro, «non risulta presentato, è ovviamente nemmeno allegato, alcun certificato medico, per cui non si rilevano le problematiche connesse». Per i giudici poi non ha alcun pregio la giustificazione di Minini che ha ipotizzato che non si è trattato di un vero voto assistito, ma la persona è stato semplicemente accompagnato in cabina e lasciata sola. Essere finito in quella sezione del verbale di seggio, però, è per i giudici la prova inequivocabile che il voto è stato «espresso mediante un accompagnatore».
Per il Tar, dunque, «il voto assistito nei termini appena descritti è illegittimo» perchè l'impedimento «non ha niente a che vedere con la cecità e con l'uso delle mani e non ricorrono particolari e specifiche circostanze ulteriori».
MORALE: «l'elezione va annullata e le operazioni elettorali dovranno essere rinnovate. Tale esito comporta l'assorbimento di tutti i residui motivi, dai quali i ricorrenti non potrebbero più ottenere ulteriore e diverso vantaggio». La parola, se anche il Consiglio di Stato, eventualmente chiamato a pronunciarsi da un appello di Riccardo Minini, sposerà la tesi del Tar, passa ora alle urne. L'appuntamento, sarà, probabilmente, per le consultazioni comunali parziali della primavera 2011.
Marco Toresini

Marco Toresini