Le «scorciatoie» non incantano il Tar: sei mesi di tempo per demolire l'albergo

TREMOSINE. Bocciato dai giudici amministrativi anche l'ultimo provvedimento adottato dal Comune
L'abbattimento riguarda la parte di immobile troppo vicina alla strada ad uso pubblico
18/01/2012
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Una panoramica di Tremosine

In prima battuta il Comune aveva pensato bene di dichiarare privata quella strada, incappando però nella censura del Tar; allora aveva cercato di spostarla di 5 metri, rimediando la seconda bocciatura del tribunale amministrativo. Nel frattempo, i giudici ricordavano all'amministrazione comunale che attendeva ancora d'essere applicata la sentenza del 2006 con la quale erano state annullate le concessioni edilizie per l'ampliamento alberghiero della Montagnoli Hotels nel 1998/1999, all'origine della nuova ondata di ricorsi caduti sotto la scure del Tar. Morale: il Comune di Tremosine dovrà attivarsi per la demolizione dell'ampliamento illegittimo entro 6 mesi, dopodichè sarà costretto a pagare 250 euro per ogni ulteriore giorno di ritardo. Il Tribunale ha provveduto pure alla nomina del commissario ad acta nella figura del responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Brescia, nel caso i provvedimenti non trovassero applicazione. Vittoria su tutta la linea quindi per Maria Sirelli, assistita dall'avvocato Giuseppe Pedercini, che ha fatto ricorso contro Comune e Montagnoli Hotels inanellando una serie di giudizi favorevoli. LA LUNGA VICENDA giudiziaria aveva preso il via con la sentenza del 2006 che annullava su ricorso della Sirelli le concessioni edilizie del '98 e del '99 per l'ampliamento dell'albergo in quanto l'edificazione non teneva conto della fascia di rispetto di 5 metri dalla vicina strada. Il Comune aveva pensato di risolvere il contenzioso «privatizzandola»; stratagemma respinto dal Tar che lamentava ancora l'inosservanza della sentenza 2006. L'amministrazione comunale allora rilasciava un permesso per lo spostamento della strada, allontandola in questo modo dall'edificio parzialmente abusivo, pensando così di aver rispettato il vincolo urbanistico. Ennesimo ricorso e anche stavolta pollice verso del Tar. Se il Comune lamentava che lo spostamento della strada non aveva nulla a che vedere con la sentenza avversa del 2006, i giudici a loro volta avevano gioco facile a sostenere il contrario, citando la relazione tecnico-descrittiva dell'opera in cui si legge che «l'intervento in questione si rende necessario al fine di rendere conforme alle norme di attuazione del vigente prg la distanza della porzione di albergo realizzata in ampliamento nel 1998-99 dalla strada privata soprastante...». Ma se non fosse stato abbastanza chiaro, il Tar ricorda che una sentenza «con cui è stato annullato il titolo edilizio in forza del quale è stato edificato un immobile si ottempera demolendo l'immobile, e non facendo venir meno il presupposto di fatto che ha determinato la sentenza (la vicinanza alla strada, appunto, ndr)». I GIUDICI DEL COLLEGIO (Giuseppe Petruzzelli, presidente; Sergio Conti, consigliere; Carmine Russo, referendario, estensore) hanno fatto ricorso ad un gustoso paradosso per smontare la difesa del Comune: «In base alla logica seguita dal Comune - affermano i magistrati - se Tizio ottiene una sentenza con cui viene annullato il titolo edilizio in forza del quale Caio ha costruito a distanza non legale dall'edificio di Tizio, l'ottemperanza di questa sentenza potrebbe essere effettuata demolendo indifferentemente l'edificio di Caio oppure quello di Tizio, perchè in entrambi i modi viene rimossa la causa dell'abuso». La difesa del Comune ha ribattuto che la strada in questione è di proprietà della Montagnoli, come l'edificio da abbattere. E quindi il proprietario potrebbe indifferentemente demolire l'uno o l'altro manufatto. Peccato però, hanno ribattuto i giudici assestando il colpo decisivo, che quella strada seppur di proprietà privata è ad uso pubblico e le norme sulle fasce di rispetto non sono dirette a tutelare la proprietà delle strade, ma la circolazione su di esse».

William Geroldi