Allevamenti messi al «bando» Il Tar annulla il regolamento

di Cinzia Reboni
Gli allevamenti avicoli potranno convivere a 500 metri dalle case
Gli allevamenti avicoli potranno convivere a 500 metri dalle case
Gli allevamenti avicoli potranno convivere a 500 metri dalle case
Gli allevamenti avicoli potranno convivere a 500 metri dalle case

Gli allevamenti zootecnici possono convivere anche a meno di un chilometro dalle abitazioni. Lo ha stabilito il Tar annullando la delibera del Comune di Montirone che modificava in senso restrittivo il regolamento di igiene. I giudici hanno accolto il ricorso presentato da Coldiretti Brescia e da 6 aziende agricole della Bassa. Tramonta dunque il tentativo del Comune di mettere un freno alle attività zootecniche che stressano dal punto di vista ambientale un territorio già saturo. Il pronunciamento ha fatto riferimento a un quadro normativo complesso e non sempre lineare. Anche dopo l’entrata in vigore della legge del 2009 «si è ritenuto - è la tesi formulata dagli avvocati Enzo Barilà e Gianfranco Zanetti nel ricorso - che il riferimento fosse sempre rappresentato dalle linee guida regionali». Vale a dire distanze non inferiori a 200-400 metri, che diventano spesso 400-600 metri nel caso di allevamenti suinicoli o avicoli. Per quanto riguarda i corsi d’acqua, il cuscinetto di sicurezza è di 50 metri, 100 per allevamenti suinicoli o avicoli. Nel marzo 2017 è entrata in vigore la legge che ha fatto venire meno le disposizioni del regolamento locale di igiene, attribuendo alla Regione il compito di varare direttive in materia che, però, non sono mai state adottate. Il Comune di Montirone avrebbe potuto insomma dotarsi di proprie norme, che andavano sottoposte però al vaglio delle autorità sanitarie. Il regolamento è stato invece approvato il 28 marzo 2018 senza alcuna valutazione da parte di organismi veterinari, agrari o sanitari. UNA CIRCOSTANZA - hanno sostenuto i ricorrenti - che «rende evidente che il Comune non perseguiva l’obiettivo della salubrità del territorio, bensì quello di trasformare tutte le comuni zone agricole distanti meno di mille metri da aree edificabili in zone “di salvaguardia” in cui sarebbe esclusa ogni edificazione». Da parte sua, il Comune ha sostenuto che la distanza di 1 chilometro per gli allevamenti avicoli non sarebbe affatto illogica e irragionevole, considerato che il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l’imposizione della lontananza di 1500 metri per gli allevamenti di maiali. Secondo i giudici del Tar però «il regolamento pone un ostacolo ad ogni possibile sviluppo per le numerose aziende agricole già insediate, senza che nel territorio ci sia un reale problema di salubrità». Al ricorso presentato da Coldiretti e altre 6 aziende di Montirone, si riallaccia quello presentato dall’Azienda Bertoglio che chiedeva anche l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune nel giugno 2018 negava la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo. La bocciatura faceva riferimento alla mancanza di Via e al parere favorevole della Provincia, del servizio veterinario in relazione alla normativa di prevenzione dell’influenza aviaria, e l’assenza del contratto sottoscritto per lo smaltimento della pollina. Decisive anche le distanze, che non rispettavano il nuovo corso. L’azienda aveva impugnato il provvedimento ritenendolo «lesivo della libertà di iniziativa economica». In sostanza le regole dettate dal Comune avrebbero «reso impossibile ogni nuovo insediamento e ogni ampliamento di allevamenti sul territorio di Montirone». La distanza a 1000 metri, avrebbe superato anche le distinzioni legate al numero dei capi: in particolare, nel caso di allevamenti ovicoli fino a 2500 capi, come quello progettato dal ricorrente, la distanza minima risultava essere quintuplicata. I DUE RICORSI - accolti - avevano un altro punto in comune, vale a dire il voto favorevole in Consiglio comunale dell’assessore all’Urbanistica Raffaella Bonometti, proprietaria di un’area collocata a poche decine di metri dall’allevamento della società agricola Bertoglio. In questo caso, il Tar ha fornito due interpretazioni diverse: nel primo caso «l’assessore non avrebbe avuto alcun interesse personale nell’approvazione del regolamento contestato», mentre nel ricorso presentato singolarmente dall’azienda, «la censura relativa all’incompatibilità dell’assessore risulta fondata, in quanto riceve un diretto beneficio dall’entrata in vigore del regolamento, determinando una situazione di conflitto di interesse che avrebbe dovuto indurla all’astensione dal voto». Un vantaggio «personale, immediato e diretto, consistente nell’impedire la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo a breve distanza dalla propria abitazione». •

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