Il «giro di vite» del Fisco
Per i portali di locazione
scatta la ritenuta al 21%

Sulzano e Montisola: nel turismo cresce la «concorrenza» di AirBnb
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Sulzano e Montisola: nel turismo cresce la «concorrenza» di AirBnb
Sulzano e Montisola: nel turismo cresce la «concorrenza» di AirBnb

Il «nero» piano piano riemerge, le comunicazioni di inizio attività (le cosiddette «Scia») hanno avuto quest’anno un aumento a tre cifre, e si dovrebbe adesso mettere ordine anche negli adempimenti fiscali della «Cav», le case in affitto per vacanze. Ma la situazione normativa rimane un po’ confusa, anche a detta delle associazioni dei proprietari.

L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha pubblicato ieri le istruzioni per gli operatori che mettono in contatto i turisti con chi affitta immobili per periodi brevi, come il famoso AirBnb.

Entro lunedì 17 luglio bisognerà pagare, per la prima volta, la ritenuta del 21% sugli incassi del mese precedente.

La manovra correttiva (decreto legge 50 del 2017) ha infatti previsto che gli intermediari, inclusi i portali on line, devono comunicare al fisco i dati sui contratti e trattenere una somma pari al 21% sugli incassi, da versare poi al fisco. Con il provvedimento di questi giorni, le Entrate illustrano come versare la ritenuta. Ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno, si può applicare l’opzione in regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.

MA CHI DEVE PAGARE? Il decreto ha previsto alcuni adempimenti in capo agli intermediari che intervengono nella stipula dei contratti, sia tramite i canali tradizionali che attraverso la gestione di portali online. Questi soggetti devono trasmettere alle Entrate anche i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite: nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo.

La trasmissione dei dati deve avvenire attraverso i canali telematici dell’Agenzia, come spiegato sul sito delle Entrate. Gli intermediari operano la ritenuta del 21% sull’ammontare dei corrispettivi lordi, dovuti per i contratti di locazione breve, qualora intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario. La ritenuta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca, o a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie la cedolare in sede di dichiarazione dei redditi. R.PR.

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