L’effetto Covid 19 salva due studenti dalla bocciatura

di Cinzia Reboni
Una sentenza destinata a creare un precedente quella del Tar che ha annullato la bocciatura di due studenti di un istituto superiore di Iseo
Una sentenza destinata a creare un precedente quella del Tar che ha annullato la bocciatura di due studenti di un istituto superiore di Iseo
Una sentenza destinata a creare un precedente quella del Tar che ha annullato la bocciatura di due studenti di un istituto superiore di Iseo
Una sentenza destinata a creare un precedente quella del Tar che ha annullato la bocciatura di due studenti di un istituto superiore di Iseo

Il Tar di Brescia boccia la... bocciatura di due studenti di un istituto superiore di Iseo. La coppia di ragazzi si era vista negare la promozione dal Consiglio di classe che aveva esteso la sua valutazione a tutti i mesi di didattica in presenza terminati sabato 22 febbraio 2020. In questo arco di tempo i due studenti erano risultati insufficienti in numerose discipline. Ma secondo i giudici amministrativi la non ammissione «è stata disposta in violazione della disciplina di emergenza adottata in relazione all’impatto che la pandemia da Covid 19 ha avuto sullo svolgimento della didattica». Il Governo aveva autorizzato bocciature solo in casi estremi. Si tratta della prima sentenza in Italia relativa all’esito degli scrutini post pandemia. Secondo il Tar i ricorsi presentati dai genitori dei due ragazzi - difesi dagli avvocati Carlo Caputo e Riccardo Artaria - sono fondati, alla luce dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione. «La promozione degli alunni delle classi non terminali della scuola secondaria di secondo grado è disposta anche se non si è raggiunta in tutte le materie la votazione di 6, salvo in tal caso la predisposizione da parte della scuola di un piano personalizzato di apprendimento per le materie insufficienti», affermano i giudici amministrativi citando l’ordinanza ministeriale. LA NON AMMISSIONE alla classe successiva è limitata alle sole ipotesi dell’assenza di elementi di valutazione dello studente «per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche o alla connettività di rete, ma a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche già opportunamente verbalizzata per il primo periodo didattico». Chi ha partecipato alla didattica smart con assiduità, come i due studenti, non può essere penalizzato. La bocciatura può essere inflitta anche di fronte a gravi provvedimenti disciplinari. «La non ammissione alla classe successiva degli studenti dell’istituto superiore di Iseo non rientra in nessuna delle ipotesi». La bocciatura sarebbe scaturita da un provvedimento del Collegio dei docenti che estende le ipotesi di non ammissione alla classe successiva, anche allo studente che «abbia accumulato gravi e diffuse insufficienze nella didattica in presenza, non recuperate nemmeno parzialmente nel periodo delle lezioni a distanza, e, di conseguenza, a fine anno presenti un quadro complessivo di assoluta carenza nel raggiungimento di conoscenze, abilità, competenze disciplinari essenziali, tale da non permettere il loro recupero durante la classe successiva parallelamente ai nuovi obiettivi di apprendimento». Uno strumento ritenuto illegittimo dal Tar perché «non è consentito agli istituti scolastici, pur nell’esercizio della relativa autonomia, adottare atti in contrasto con le fonti normative e ministeriali che regolano l’attività didattica». •

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