La «dad» al 100%
in Lombardia: il
Tar boccia l’ordinanza

Un’insegnante di un liceo durante una lezione a distanza in un’aula solitamente affollata di studenti ma tristemente vuota causa Covid
Un’insegnante di un liceo durante una lezione a distanza in un’aula solitamente affollata di studenti ma tristemente vuota causa Covid
Un’insegnante di un liceo durante una lezione a distanza in un’aula solitamente affollata di studenti ma tristemente vuota causa Covid
Un’insegnante di un liceo durante una lezione a distanza in un’aula solitamente affollata di studenti ma tristemente vuota causa Covid

La scuola lombarda è sempre più nel caos, esattamente quello che tutti a gran voce hanno sempre chiesto. E così non passa giorno che il disorientamento di ragazzi, insegnanti e famiglie aumenti sempre di più. Ieri sera è toccato al Tar della Lombardia salire agli onori delle cronache per aver sospeso l’ordinanza regionale dello scorso 8 gennaio che prevede la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, che erano pronte a rientrare in classe da lunedì scorso ma che subito erano state frenate. L’ORDINANZA, secondo il Tar della Lombardia che ha accolto il ricorso del comitato «A scuola!» contro la didattica al 100% per le superiori, denota «contraddittorietà» e «irragionevolezza» perchè «per contenere gli assembramenti adotta misure incidenti sulla didattica in presenza, rispetto alla quale non evidenzia alcun peculiare pericolo di diffusione epidemiologica». In particolare, l’ordinanza - scrive il Tar - deve essere sospesa «nella parte in cui disciplina la didattica a distanza, imponendola al 100%, nel periodo compreso tra i giorni 11 gennaio e 15 gennaio 2021». Il Tar scrive che «in sostanza, il pericolo che l’ordinanza vuole fronteggiare non è legato alla didattica in presenza in sè e per sè considerata, ma al rischio di assembramenti correlati agli spostamenti degli studenti; emerge così l’irragionevolezza della misura disposta, che, a fronte di un rischio solo ipotetico di formazione di assembramenti, anzichè intervenire su siffatto ipotizzato fenomeno, vieta radicalmente la didattica in presenza per le scuole di secondo grado, didattica che l’ordinanza neppure indica come causa in sè di un possibile contagio». Il Tar ha infine ritenuto valida anche «la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile, tenuto conto della compressione del diritto fondamentale all’istruzione e della oggettiva ricaduta delle misure adottate sulla crescita, maturazione e socializzazione degli studenti, obiettivi propri dell’attività scolastica, che risultano vanificati senza alcuna possibilità di effettivo “ristoro“». Sono ora da valutare gli effetti della decisione del Tar di sospendere l’efficacia della sentenza, considerando che domani si deciderà in che zona sarà collocata la Lombardia, se arancione o rossa. Nel secondo caso, infatti, è comunque prevista la didattica a distanza per tutte le scuole superiori. «PRENDIAMO ATTO della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale e ci riserviamo, dopo aver valutato nel dettaglio le motivazioni dello stesso, di proporre reclamo poichè i riferimenti normativi che hanno orientato il Giudice del Tribunale, non tengono conto della possibilità delle Regioni di adottare misure più restrittive di quelle previste dai vari Dpcm»: così, in una nota, la Regione Lombardia si è poi espressa sulla decisione del Tar. Il Comitato «A scuola!» aveva depositato l’11 gennaio il ricorso per la sospensione di un’«ordinanza non è sufficientemente motivata: afferma di voler evitare assembramenti quando nelle zone arancioni, condizione in cui attualmente si trova la Lombardia, sono aperti i negozi e c’è libertà di circolazione, ovviamente anche per i ragazzi. L’ordinanza, inoltre, ignora il lavoro dei tavoli prefettizi che avevano elaborato un piano per lo scaglionamento degli orari della città e la ripresa della didattica in presenza e non considera altre possibilità esistenti in relazione alle scuole, come l’introduzione dei cosiddetti “tamponi rapidi“ e l’incremento del contact tracing, misure che potrebbero essere non difficilmente implementate». •

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