BEDIZZOLE

Resuscitato il brucia-pollina: la pratica ritorna in Provincia

di William Geroldi
Accolto il ricorso di 3A: nuova conferenza di servizi Tre mesi di tempo per la rivalutazione del progetto
Una manifestazione contro l'impianto di Bedizzole nell'estate 2012
Una manifestazione contro l'impianto di Bedizzole nell'estate 2012
Una manifestazione contro l'impianto di Bedizzole nell'estate 2012
Una manifestazione contro l'impianto di Bedizzole nell'estate 2012

Il Tribunale amministrativo di Brescia rimette in gioco l'impianto per la produzione di energia elettrica di Bedizzole alimentato dalla pollina, gli escrementi degli allevamenti di polli, che la Provincia aveva bocciato nel 2012.
I giudici amministrativi hanno infatti accolto il ricorso della società 3A contro Comune e Provincia, rigettando la richiesta di risarcimento avanzata dalla società ma bocciando le valutazioni al termine delle quali il Settore ambiente del Broletto aveva negato l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica e calore alimentato da fonti rinnovabili, in località Riali.
La sentenza, destinata non c'è dubbio a richiamare alla mobilitazione il vasto fronte di oppositori, in buona sostanza individua un eccesso di prudenza nelle argomentazioni espresse dagli uffici provinciali, che non corrisponderebbero agli effettivi rischi dell'impianto.
Nelle numerose pagine delle motivazioni, una trentina, che hanno portato all'accoglimento del ricorso vengono smontate le criticità indicate nel parere negativo del 2012, a cominciare dalla natura della pollina: rifiuto o biomassa? Biomassa, sentenziano i giudici. La pollina è paragonabile alle biomasse combustibili, come dice il decreto legge 171/2008 ed è altrettanto legittimo l'impiego in un unico impianto poichè la disciplina della pollina ricade nella generale regolamentazione dei sottoprodotti destinati al processo produttivo, creando di conseguenza un mercato del prodotto combustibile che perde così la qualifica di rifiuto: in questo quadro, scrivono i giudici, la pollina commercializzata per il rifornimento dei gassificatori è un combustibile alla pari delle altre biomasse e soggetto alla medesima disciplina.
La Provincia, sempre a dire dei giudici, ha poi oltrepassato i limiti della discrezionalità quando ha opposto alla richiesta la necessità di tutelare un'area nella quale era prevista la costruzione di un asilo, «accordando tutela a un bene giuridico ancora senza oggetto, a discapito di un interesse invece concreeto e attuale della ricorrente». Non bastasse, la Provincia ha sbagliato «quando ha ritenuto che l'unica forma di tutela fosse il rispetto della distanza minima di mille metri, omettendo di valutare l'altro strumento a disposizione, ossia il dimensionamento delle misure di abbattimento degli inquinanti e delle emissioni odorose». Censurate anche le valutazioni su emissioni, impatto olfattivo, incidenza dell'impianto sulla qualità dell'aria, impatto paesistico. Abbastanza per accogliere il ricorso, annullare l'atto impugnato e vincolare la Provincia a «indire nuovamente una conferenza di servizi... La nuova decisione sulla domanda di autorizzazione dell'impianto, comprensiva delle eventuali prescrizioni, dovrà intervenire nel termine di 90 giorni dal deposito delle sentenza».

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