Tangenziale, decide la Corte Costituzionale

di Cinzia Reboni
Un’immagine del tratto interessato dal passaggio della tangenziale
Un’immagine del tratto interessato dal passaggio della tangenziale
Un’immagine del tratto interessato dal passaggio della tangenziale
Un’immagine del tratto interessato dal passaggio della tangenziale

Giù le mani dai vigneti. Fino a quando? Lo deciderà la Corte Costituzionale, chiamata in causa dal Tar in merito al ricorso presentato da Terra Moretti e Società Agricola Bellavista contro la costruzione della mini-tangenziale di Adro, ovvero il collegamento tra via Cattaneo e via per Torbiato, che andrebbe a «divorare» un ettaro di vigneti. LA COSTRUZIONE della bretella - che correrà a 143 metri dal settecentesco santuario gestito dal 1912 dai padri Carmelitani, che nei mesi scorsi hanno sottoscritto un accordo con il Comune per il via al primo lotto dei lavori - sacrificherà un’ampia fascia di coltivazioni, con una perdita stimata di 8400 bottiglie all’anno. Il Tribunale amministrativo, che a marzo aveva congelato l’esproprio, ha ravvisato nella legge regionale numero 12 del 2005 «una violazione della Costituzione». Le due aziende chiedevano l’annullamento della delibera del Consiglio comunale di Adro, che nel febbraio del 2018 aveva approvato il progetto definitivo della strada dichiarandola di «pubblica utilità», e si erano opposte al decreto di esproprio di circa 1.680 metri quadrati di aree destinate alla coltivazione dell’uva per la produzione di vino Franciacorta Docg, ritenendo «irrisorio e lontanissimo dal valore di mercato l'indennizzo e inadeguato il progetto sotto il profilo della tutela paesaggistica». Terra Moretti e Società Agricola Bellavista denunciavano anche la presunta illegittimità costituzionale della norma che nel 2018 ha «certificato» la conformità urbanistica dell’opera prevista nel Pgt del 2012. Secondo il Tar, se il dubbio sollevato dai ricorrenti fosse fondato, il vincolo espropriativo dovrebbe essere ritenuto decaduto al momento dell’adozione della dichiarazione di pubblica utilità, che, quindi, dovrebbe essere dichiarata illegittima. IL VINCOLO preordinato all’esproprio - della durata di cinque anni - è diventato efficace nel momento in cui è stato approvato il Pgt di Adro, nel 2012. Entro tale termine, può essere varato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. In mancanza di questa dichiarazione, l’esproprio decade. In questo caso, il vincolo sarebbe dunque venuto meno il 21 novembre 2017, mentre la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è intervenuta solo il 15 febbraio 2018. Secondo la tesi del Comune, però, la conformità dell’opera rispetto allo strumento urbanistico sarebbe garantita dalla legge regionale numero 12 del 2005 che fissa in 5 anni «i vincoli dell’esproprio per la realizzazione di opere previste dal piano dei servizi». Secondo il Tar, la Regione Lombardia «ha travalicato i limiti della propria competenza legislativa, disciplinando una nuova ipotesi di attuazione del vincolo di esproprio a tempo indeterminato, che può essere rinnovato all’infinito senza bisogno né di motivazione, né di indennizzi», in violazione dell’articolo 42 della Costituzione». •

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