LA NORMA

Green pass sul lavoro, rivisto il decreto: niente sospensione

Il decreto legge per l'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro, approvato la scorsa settimana in Consiglio dei ministri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Risulta modificato eliminando la sospensione dal lavoro in assenza di green pass, ma lasciando intatto l'obbligo di esibirlo per poter accedere ai luoghi di lavoro. Chi non lo avrà sarà assente ingiustificato e scatterà comunque, sin dal primo giorno, la sospensione dello stipendio. L'obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati si applicherà dal 15 ottobre.

Secondo quanto prevede il testo finale del decreto, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, anche «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde». Dall'obbligo sono esenti tutti gli altri soggetti che accedono agli uffici giudiziari, inclusi «gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti, i testimoni e le parti del processo».

Le farmacie invece sono tenute ad applicare il prezzo calmierato dei tamponi antigenici sul Covid ma il prezzo calmierato è «assicurato anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione» dei tamponi rapidi e aderenti al protocollo d'intesa. È una novità del testo finale del nuovo dl sul Green pass. Vengono stanziati 105 milioni per i tamponi gratis agli esenti dal vaccino e vengono confermate le sanzioni per le farmacie che non si adeguano: multe da 1.000 a 10.000 euro e la chiusura dell'attività per massimo cinque giorni.

 

 

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