«Appalti in emergenza, mani libere ai sindaci»

Cristina Almici su un cantiere

La lotteria degli appalti e la mancata piena osservazione delle prescrizioni dell’autorità anti-corruzione è legittima quando esiste il fondato pericolo di perdere il finanziamento stanziato dal Governo contro la crisi della pandemia., Lo hanno stabilito i giudici amministrativi fissando un principio destinato a far discutere., La corsa contro il tempo per affidare i lavori di restyling della scuola elementare di via 26 Aprile a Bagnolo rischiava di fermarsi contro l’ostacolo del Tar., Ma i giudici - respingendo il ricorso della società Viola - hanno stabilito che il Comune ha agito legittimamente., Di fronte ai tempi strettissimi imposti dalla scadenza del 31 ottobre - il cui mancato rispetto avrebbe comportato la perdita del contributo di 617 mila euro - e «sebbene non abbia integralmente condiviso i rilievi mossi dall’Autorità anti-corruzione relativamente al primo procedimento di gara, è giustificato l’atteggiamento prudenziale del Comune che, anziché compiere la complessa istruttoria che avrebbe richiesto il controbattere alle osservazioni di Anac e rischiare comunque il fermo dovuto alla proposizione di un ricorso, ha preferito optare per pubblicare un nuovo avviso»., Il 19 ottobre il Comune aveva revocato il primo bando di gara - vinto dalla ditta Viola - dando corso ad una nuova procedura di selezione, individuando le dieci - e non più 15 - imprese da invitare mediante l’utilizzo del criterio oggettivo dell’estrazione a sorte., Nel secondo bando si aggiudicava i lavori il raggruppamento I.M.E., mentre la società Viola si classificava al terzo posto.

I ricorrenti chiedevano l’assegnazione dei lavori e un risarcimento danni pari al 10% del valore dell’appalto., «Non c’era la condizione per la legittima revoca, e cioè il fatto che siano sopravvenuti motivi di pubblico interesse - sostenevano i legali della Viola - e la comunicazione della piattaforma Sintel, in esito alla valutazione delle offerte presentate dalle ditte invitate, equivarrebbe all’aggiudicazione»., Infine, «poiché la revoca è intervenuta dopo l’apertura delle offerte economiche presentate nel corso del primo procedimento, le concorrenti nella seconda procedura sarebbero state indotte a formulare un ribasso superiore a quello già indicato dal vincitore della precedente, falsando il mercato»., Secondo il Tar, risulta invece determinante il fatto che «la soluzione adottata dal Comune non ha comunque precluso alla ditta Viola di partecipare alla seconda gara, peraltro in posizione più favorevole, perché in concorrenza con altri nove concorrenti, anzichè 14»., Secondo i giudici amministrativi «nella prima procedura di gara non è mai stato assunto il provvedimento di aggiudicazione definitiva, dal momento che la graduatoria pubblicata sulla piattaforma Sintel costituiva solo la proposta di aggiudicazione»., Il Tar ha stabilito che la ditta Viola dovrà pagare le spese del giudizio, per un totale di 6.000 euro., •

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